Il comune si deve costituire parte civile nel processo per l’alluvione


allagamenti-capannaNel Consiglio comunale del 26/10/2017, come ultimo argomento, è stata discussa la mozione presentata dalla nostra lista con cui si domandava al Consiglio di impegnare la Giunta a far costituire il Comune come parte civile nell’eventuale processo penale relativo all’alluvione del 3 maggio 2014.

La assenza di obiettività da parte della maggioranza, tutta impegnata a far quadrato attorno al sindaco “senza se e senza ma”, gli ha impedito di capire il senso della mozione: si chiedeva alla giunta di predisporre quanto necessario per consentire al Comune di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, a prescindere da chi saranno i soggetti rinviati a giudizio.

Venendo al merito di quanto emerso dalla discussione intendiamo replicare pubblicamente al consigliere Paradisi, al vicesindaco Memè ed al presidente del Consiglio Romano.

Il consigliere Paradisi (intervento ascoltabile a 7:11:33 della registrazione) ha affermato che il Comune non può costituirsi parte civile in un procedimento penale ove, nel caso venissero rinviati a giudizio suoi amministratori e/o suoi dipendenti, dovrebbe sedere sul banco degli imputati come responsabile civile, definendo tale richiesta un errore che farebbe uno studente al primo anno di giurisprudenza. Bene, anzi male. Perché prima il Tribunale di Grosseto (documento PDF 1) poi la Corte di Appello di Firenze (documento PDF 2), nel caso del naufragio della nave Costa Concordia, han ritenuto legittima la presenza della società armatrice nel processo sia come responsabile civile dell’imputato sia come parte civile nei confronti dello stesso imputato.

In particolare, il Tribunale di Grosseto (pag. 520-521 del PDF 1) nel respingere la richiesta di inammissibilità della difesa dell’imputato ha affermato che “I rapporti processuali di natura civile sottesi alle due forme di intervento nel processo sono autonomi e distinti, per cui non esiste alcuna relazione di incompatibilità tra di essi”, tanto che la società armatrice venne condannata come responsabile civile (pag. 528 del PDF 1) ma nella stessa sentenza venne accolta la sua domanda come parte civile nei confronti dell’imputato (pag. 540 del PDF 1) rimettendo le parti avanti il giudice civile per la quantificazione dei danni; la Cassazione penale poi non ha riformato tale aspetto (documento PDF 3).

Ciò significa che il Comune può e deve costituirsi parte civile nel processo penale.

Quindi dalla auspicata costituzione del Comune come parte civile non deriverà alcun pregiudizio ai cittadini che hanno subito danni dall’alluvione, come affermato dal consigliere Paradisi.

Rispetto alle parole del vicesindaco, al netto del suo processo alle intenzioni che rispediamo al mittente, ci piace rimarcare questo passo: “valuteremo con estrema attenzione l’iter processuale e quindi anche se eventualmente nei termini stabiliti dalla legge il Comune e quindi se la giunta decada se l’amministrazione si costituisca parte civile nessuna cosa è preclusa”. Sebbene la nostra mozione sia stata respinta dalla maggioranza, il vicesindaco ha preso un impegno preciso dinanzi alla Città e dinanzi al Consiglio Comunale e vigileremo che ciò avvenga.

Perché che il Comune abbia subito dei danni è cosa certa, risulta anche dalla relazione della Commissione speciale (documento da Open Municipio, pag. 12) presieduta dal sig. Enzo Monachesi: “costi del Comune per attività di emergenza e pronto intervento: € 4.200.000 … … costi del Comune per il ripristino del patrimonio pubblico: € 8.325.000”, il tutto quindi per un totale di 12.525.000,00 euro di costi del Comune.

Per chiudere vorremmo sapere dal presidente del Consiglio Romano cosa volesse dire quando, dopo aver dichiarato il ritiro della mozione, rivolgendosi al segretario e prima che spegnesse il microfono pronunciò queste parole: “io voglio che …” (intervento ascoltabile a 8:04:33 della registrazione). Per capire se chi siede sullo scranno da Presidente del Consiglio comunale è membro del P.D. o è il Presidente del Consiglio.

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